Con la sentenza n. 26806, depositata il 14 ottobre 2026 (udienza del 26 maggio 2026, estensore Tatangelo), le Sezioni Unite civili hanno composto un contrasto che da tempo interessa i fornitori delle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione antimafia: chi risponde dei debiti contratti durante l’amministrazione giudiziaria, quando il sequestro sfocia nella confisca? La società, lo Stato, o nessuno dei due? La risposta della Corte è articolata e, per chi assiste i creditori, tutt’altro che rassicurante: dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario ha contrattato, e a provarla è il creditore.
La vicenda
Edil.Ve.Tra. S.p.A. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di circa 328 mila euro nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per forniture di cemento sfuso effettuate negli anni 2008 e 2009 a favore della Sicilfrantoio S.r.l., su richiesta dell’amministratore giudiziario nominato nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Il sequestro era stato disposto nel 2001 ai sensi dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, la confisca nel 2008, divenuta definitiva nel 2009. Il decreto era stato chiesto ed emesso solo contro il Ministero, ma era stato notificato anche all’Agenzia del Demanio, e le due amministrazioni lo avevano opposto.
Il Tribunale di Catania aveva revocato il decreto, osservando che l’amministratore aveva agito in nome e per conto della società, la quale risponde con il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2462 c.c., e ritenendo inapplicabile l’art. 2-octies della legge n. 575, che riguarderebbe le spese di amministrazione e gestione dei beni e non i debiti contratti dalla società. La Corte d’appello di Catania aveva invece condannato il Ministero, rigettando la domanda verso l’Agenzia: se il bene sequestrato è un’azienda, secondo i giudici di secondo grado, le spese di custodia, conservazione e amministrazione comprendono quelle necessarie alla prosecuzione dell’attività, e l’anticipazione a carico dell’erario si estende ai debiti contratti dall’amministratore a tale scopo.
Il contrasto
La Terza Sezione, investita del ricorso del Ministero, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite perché non condivideva l’impostazione di Cass., Sez. 2, n. 3971 del 13 febbraio 2024. Quest’ultima aveva affermato che, in caso di confisca della totalità delle quote di una s.r.l., l’Agenzia nazionale non può essere convenuta per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa, perché la società resta immutata nella sua soggettività giuridica e l’Agenzia è un semplice gestore delle quote. Per la Terza Sezione, al contrario, ci si troverebbe davanti a una deroga all’autonomia patrimoniale della società di capitali: lo Stato non sarebbe un nuovo amministratore, ma un soggetto coinvolto nella responsabilità patrimoniale della società, e l’obbligo di anticipazione dell’art. 2-octies coprirebbe anche le spese per la gestione dell’azienda.
Il ragionamento delle Sezioni Unite
La Corte respinge entrambe le letture in quanto troppo nette, e lo fa partendo da una premessa sistematica. Sequestro e confisca, di qualunque natura, riguardano beni e non soggetti giuridici: l’espressione “sequestro di società” è una formula di sintesi, che può indicare il sequestro dell’intero capitale, quello di tutti i beni compresi nel patrimonio sociale, o entrambi. Nel caso esaminato si è avuto il cosiddetto sequestro “tombale”, cioè entrambi. Non è dunque condivisibile l’idea che la società sia essa stessa un bene produttivo e che lo Stato ne diventi l’imprenditore, con una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte: ne risulterebbe, osserva la Corte, un finanziamento indefinito di un’impresa privata, con alterazione della concorrenza e del libero mercato. La finalità della disciplina antimafia è sottrarre l’impresa ai condizionamenti criminali, preservandone la continuità se è in grado di stare sul mercato, ma senza aiuti di Stato e senza che lo Stato assuma la posizione di imprenditore (la Corte richiama Corte cost. n. 335/1996, n. 34/2012 e n. 234/2012).
Su questa base le Sezioni Unite distinguono tre qualità in cui l’amministratore giudiziario può operare. Può agire come mero gestore delle partecipazioni sociali, limitandosi a nominare e controllare gli organi della società. Può essere nominato amministratore e legale rappresentante della società, sempre attraverso i poteri del socio. Può infine operare come amministratore dei beni aziendali, sottratti alla disponibilità della società e gestiti direttamente per conto di chi spetta. La terza qualità è incompatibile con le prime due: se il patrimonio aziendale è sottratto alla società, i suoi organi non hanno nulla da amministrare, mentre se la società ne conserva la disponibilità l’amministratore non può gestirlo in proprio. Nelle prime due ipotesi risponde soltanto la società, con il suo patrimonio, e la responsabilità dell’erario è esclusa in radice. Nella terza, l’obbligazione fa capo a chi risulterà titolare dei beni all’esito del procedimento: la società se il sequestro è revocato, lo Stato se interviene la confisca.
L’anticipazione erariale
Il tema oggetto della rimessione, osserva la Corte, si pone solo per i creditori dell’amministrazione giudiziaria e non per i creditori della società, che possono soddisfarsi unicamente sul patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2740 c.c. Anche nell’ipotesi in cui l’amministratore operi come gestore dei beni aziendali, l’anticipazione non è automatica. L’amministratore autorizzato alla prosecuzione dell’impresa può assumere obbligazioni senza altra autorizzazione solo se dispone delle risorse per pagarle. Se la spesa è necessaria o utile ma manca la liquidità, deve chiedere una specifica autorizzazione al giudice che ha disposto o gestisce il sequestro, il quale valuta le ragionevoli prospettive di una gestione positiva dell’azienda. Un regime di automatica anticipazione rischierebbe di tradursi in un aiuto di Stato a un’impresa privata, e la gestione dell’azienda, anche se sotto amministrazione giudiziaria, deve seguire le regole di mercato, comprese l’ordinaria richiesta di credito bancario e, se del caso, la concessione di ipoteche, previa autorizzazione del giudice delegato (la Corte richiama Cass. pen., Sez. 5, n. 8441/2019 e Cass. pen., Sez. 1, n. 1872/2025). Se invece l’obbligazione è stata specificamente autorizzata, l’erario ne risponde, anche oltre il valore dei beni confiscati, in via sussidiaria e in caso di confisca definitiva, salva la rivalsa verso l’amministratore che sia responsabile professionalmente.
Il correttivo dell’apparenza
Resta l’ipotesi più delicata: l’amministratore spende la qualità di gestore dei beni aziendali, ma contrae l’obbligazione senza l’autorizzazione necessaria e senza risorse. Qui le Sezioni Unite applicano i principi generali di tutela dei terzi in buona fede, dell’apparenza e dell’affidamento. Per la buona fede del terzo, salvo prova contraria, è sufficiente che l’amministratore risulti regolarmente nominato e autorizzato alla prosecuzione dell’impresa; la prova contraria consiste nella conoscenza, da parte del terzo, dell’assenza di risorse nel patrimonio aziendale. Il creditore può così agire contro l’erario anche senza l’autorizzazione all’anticipazione, e lo Stato si rivarrà sull’amministratore che abbia abusato dei propri poteri.
I principi di diritto e la soluzione del caso
Il primo principio enunciato è il seguente:
“La legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito”.
Il secondo disciplina l’autorizzazione all’anticipazione nei termini già visti. Se gli elementi istruttori non bastano, aggiunge la Corte, si applica l’art. 2697 c.c.: è la parte che agisce a dover provare che l’attività è stata compiuta dall’amministratore nella qualità coerente con la domanda, trattandosi di un fatto costitutivo del suo diritto.
Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che le forniture erano state richieste dall’amministratore giudiziario “in nome e per conto della Sicilfrantoio s.r.l.”. L’accertamento non era stato toccato in appello né censurato dalla controricorrente, e ciò è bastato a escludere in radice la responsabilità dell’erario. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando ogni domanda di Edil.Ve.Tra., con compensazione integrale delle spese per i contrasti interpretativi. Quanto all’Agenzia del Demanio, la cassazione è avvenuta senza rinvio sul rigetto dell’appello incidentale condizionato, che era rimasto assorbito dal rigetto dell’appello principale nei suoi confronti: su quel capo si era formato il giudicato, non avendo la società creditrice proposto ricorso incidentale.
Alcune osservazioni
Il primo rilievo è che le Sezioni Unite non scelgono né l’una né l’altra delle due soluzioni in contrasto. Per le ipotesi in cui l’amministratore gestisce solo le partecipazioni o agisce come organo della società, l’esito è sostanzialmente quello della n. 3971/2024, mentre per la gestione diretta dei beni aziendali si ammette una responsabilità dell’erario, ma condizionata all’autorizzazione del giudice. Va notato che, nella parte motiva successiva alla ricostruzione della rimessione, la sentenza non torna a confrontarsi espressamente con la pronuncia della Seconda Sezione: resta da vedere come questa verrà letta nei prossimi giudizi.
Il secondo rilievo riguarda l’onere della prova, che è il punto di maggiore impatto pratico. La stessa Corte riconosce che le modalità di gestione del sequestro possono non essere stabilite in modo chiarissimo, che si tratta di una situazione non fisiologica e che la contemplatio domini può mancare o essere equivoca. In questi casi il rischio ricade sul fornitore, che di regola consegna la merce a un’impresa che continua a operare con la stessa insegna e a ricevere ordini dalla stessa persona, e che dovrà dimostrare in giudizio una qualità giuridica spesso invisibile dall’esterno. La tutela dell’apparenza, poi, soccorre solo chi abbia contrattato con chi si presentava come amministratore dei beni aziendali, non chi abbia trattato con l’impresa come tale. Nel caso deciso, del resto, un accertamento di merito non contestato è stato sufficiente a far perdere il credito.
Il terzo rilievo è che la netta distinzione tra le tre qualità, così lineare sul piano teorico, sarà meno agevole da applicare sul piano dell’accertamento in fatto, che la Corte riserva al giudice di merito. La stessa sentenza ammette che l’amministratore giudiziario può essere nominato anche, di fatto, amministratore della società, e che la qualità può dipendere da direttive del giudice delegato non sempre univoche. È prevedibile una stagione di contenzioso di merito, con esiti non uniformi, sulla qualificazione del comportamento dell’amministratore.
Il quarto rilievo riguarda la portata temporale. La controversia è decisa in base alla disciplina anteriore alla legge n. 94 del 2009, e la Corte precisa che gli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011 non sono direttamente applicabili alla fattispecie. L’affermazione secondo cui il codice antimafia non solo non smentisce, ma pare confermare il principio sull’autorizzazione all’anticipazione è formulata con cautela e ha il valore di un’indicazione, non di un principio vincolante per le gestioni successive. Chi assiste fornitori di imprese oggi sotto amministrazione giudiziaria farà bene a non darla per acquisita.
Infine, un rilievo processuale che la vicenda rende evidente: il decreto ingiuntivo era stato chiesto solo contro il Ministero, ma era stato notificato anche all’Agenzia, e la soccombenza nei suoi confronti, non impugnata in sede di legittimità, si è consolidata in giudicato. La scelta del convenuto, in questa materia, non è un dettaglio.
Indicazioni operative
Le considerazioni che seguono sono una lettura pratica, non un’affermazione della sentenza. Chi fornisce un’impresa sottoposta a sequestro dovrebbe, prima di consegnare merce di valore rilevante, acquisire il provvedimento di nomina e quello di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, farsi indicare per iscritto in quale qualità opera il suo interlocutore, intestare ordini e conferme in modo che emerga chi è il committente e, se la fornitura eccede le risorse disponibili, chiedere che venga acquisita la specifica autorizzazione del giudice. Chi vanta già crediti dovrà ricostruire con cura, documento per documento, come le forniture furono ordinate, perché dopo questa pronuncia è quella ricostruzione a decidere se il debitore è la società o lo Stato.
Avvertenza. Il presente articolo ha natura esclusivamente informativa e divulgativa, riflette lo stato della giurisprudenza alla data di pubblicazione e non costituisce consulenza legale né instaura alcun rapporto professionale. Per la valutazione di un caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato.